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D.M. 01/04/1998 n. 148MINISTERO DELL'AMBIENTE Decreto 1 aprile 1998 n. 148 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE -Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; -Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalità di tenuta nonchè l'adozione del modello uniforme di registro; -Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400; - Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997; -Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998; Adotta il seguente regolamento: Art.1. 1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e B. 2. Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica. 3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbrio 1997 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo. 4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non peri colosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili: a) registri IVA di acquisto e vendite; b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni; c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge. 5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato C: a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene ef fettuato; b) le caratteristiche del rifiuto; c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in cari co; d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto; e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento; f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale. 6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili. Art. 2 - Norme transitorie 1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988 n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 1. 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 aprile 1998 Il Ministro dell'ambiente: Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: Bersani Il Ministro della sanità: Bindi Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998. Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 27 Allegato A A- FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO 1. DITTA .......................................................................................................... Residenza o domicilio .................................... …………………………………. comune via n. Codice fiscale ........................................... ………………………………………. Ubicazione dell'esercizio ................................ ………………………………….. comune via n. 2.ATTIVITA' SVOLTA PRODUZIONE |_| RECUPERO |_| cod... SMALTIMENTO |_| cod... TRASPORTO |_| INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE |_| 3.TIPO DI ATTIVITA'………………………………………………………………... ......................................................................................................................... 4.REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL 5.CARTTTERISTICHE DEL RIFIUTO: A) STATO FISICO 1.Solido pulverulento 2.Solido non pulverulento 3.Fangoso palabile 4.Liquido B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA' H1 esplosivo H2 comburente H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile) H3-B infiammabile H4 irritante H5 nocivo H6 tossico (incluso molto tossico) H7 cancerogeno H8 corrosivo H9 infetto H10 teratogeno H11 mutageno H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico H13 sorgente di sostanze pericolose H14 ecotossico Scarico Caricodel ................... n. .................. . Formulario n...................... . del .................. . Rif. ope razione di carico n................. . Caratteristiche del rifiuto a)CER ................................... . b)Descrizione.......................... . c)Stato fisico............................ . d)Classi di pericolosità ........... . e)Rifiuto destinato a ()smaltimento cod. ()recupero cod. Quantità: Kg ............... . Litri ................... Metri cubi A-2 Luogo di pro duzione e attività di provenienza del rifiuto Annotazioni Intermediario Commerciante Denominazione …………………… Sede ........................................................................................... C.F. ............................................................... Iscrizione Albo n. ........... . Allegato B B-1 FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI 1. Ditta ........................................................................................................... Residenza o domicilio .................................... ………………………………… comune via n. Codice fiscale ................................................................................................ Ubicazione dell'esercizio ................................ ……………………………….. comune via n. 2.CARTTTERISTICHE DEL RIFIUTO: A) STATO FISICO 1.Solido pulverulento 2.Solido non pulverulento 3.Fangoso palabile 4.Liquido B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA' H1 esplosivo H2 comburente H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile) H3-B infiammabile H4 irritante H5 nocivo H6 tossico (incluso molto tossico) H7 cancerogeno H8 corrosivo H9 infetto H10 teratogeno H11 mutageno H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico H13 sorgente di sostanze pericolose H14 ecotossico Data Movimento Movimento del ............................ Formulario n. ............................... . del ............................ . Annotazio ne: Codice CER del rifiuto Codice e Caratteristiche del rifiuto: .......................................... . a)CER................................................ . b)Descrizione ................................... . c)Stato fisico ....................................... . d)Classi di perico losità ...................... . e)Rifiuto destinato a ()smaltimento cod............................... . ()recupero cod.................................... . Quantità Kg ...................................................... . Litri ..................................................... . B-2 Produttore /Detentore Denominazione/ Ragione sociale C.F. .......................................... . Indirizzo ................................... . Trasportare Denominazione Ragione Sociale C.F. .......................................... . Indirizzo: .................................. . Destinatario Denominazione / Ragione sociale C.F. ........................................ Indirizzo ………………………. Eventuali annotazioni Allegato C C-1 DESCRIZIONE TECNICA MOD.'A' PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/ INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZI ONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A". II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati: a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio); b) alla voce "ATTIVITA' SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 5.2.1997 n. 22; c) alla voce "TIPO DI ATTIVITA'" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C' al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.; d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione. e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifuti. III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce; b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto: -IL CODICE CER DEL RIFIUTO -LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO -LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; |
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